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Congedo parentale

Al termine del periodo protetto le madri e i padri possono godere di un ulteriore congedo dal lavoro parzialmente retribuito: il congedo parentale.

I genitori lavoratori dipendenti possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del/la figlio/aa partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Chi ne ha diritto

Entro il 14° anno di vita del figlio/della figlia, i genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti hanno diritto a un massimo di 10 mesi di congedo parentale. Se il padre del bambino/della bambina usufruisce di di almeno 3 mesi di congedo, il massimo di congedo parentale spettante aumenta a 11 mesi.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Il congedo parentale complessivo può essere diviso tra i genitori, a seconda delle esigenze familiari; se ne può fruire anche per ore o giorni singoli.

Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato -  di massimo sei mesi
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi 
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora
  • I genitori soli (padre o madre) possono prendere fino a 11 mesi di congedo parentale, così come un genitore single che ha l’affidamento esclusivo.

In caso di parto plurimo il congedo parentale può essere richiesto per ognuno dei figli, quindi in caso di gemelli raddoppia. 

I genitori adottivi e affidatari sono parificati ai genitori biologici ai fini del congedo parentale.

Per determinate categorie di lavoratori autonomi (contadine/i, artigiane/i, commercianti) vi è un congedo parentale, che però è limitato a 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino/della bambina.

I lavoratori autonomi senza cassa e soggetti al versamento dell‘ aliquota contributiva alla Gestione separata dell‘INPS, hanno diritto a un congedo parentale di massimo 9 mesi entro i primi 12 anni di vita del bambino/della bambina

Per i liberi professionisti/le libere professioniste con una cassa previdenziale autonoma, invece, non è previsto alcun congedo. 

Per gli/le impiegati/e della pubblica amministrazione valgono regole specifiche.

Quanto spetta

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

Informazioni: NISF/INPS 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, o gli Istituti di Patronato.

Quando fare richiesta di congedo parentale

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.

Come si fa richiesta di congedo parentale

È possibile inoltrare la richiesta per il congedo parentale presso un patronato o online sul sito dell’INPS (Accesso con PIN, SPID, CIE, CNS). Al datore di lavoro deve essere preventivamente comunicato che si intende usufruire del congedo; a tale scopo la legge prevede un termine minimo di 5 giorni naturali. Nel concreto il termine del preannuncio è regolato dai contratti collettivi, che in molti settori prevedono un termine minimo di 15 giorni naturali.

Informazioni

NISF/INPS (Congedi)

Per i padri dipendenti, l’Ente Bilaterale del terziario EBK offre un sostegno per il congedo parentale.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026