Riposi giornalieri
Fino al termine del primo anno di vita del bambino (anche nel caso di adozione o affidamento) alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori spettano dei riposi orari giornalieri.
La lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.
I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo.
Nel caso di fruizione di una microstruttura aziendale, i riposi si riducono della metà: un'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a sei ore; mezz'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.
L'indennità è pari alla retribuzione.
Presupposti
La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso.
Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.
Domanda
Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS.